Avvocato Domenico Esposito
 

 

CONSEGNA DEL BAGAGLIO IN RITARDO, CONDANNA DEL TRASPORTATORE AEREO A RISARCIRE SIA IL DANNO EMERGENTE CHE QUELLO ESISTENZIALE


Il disagio per mancanza di vestiti ed effetti personali derivante dalla ritardata consegna del bagaglio va risarcito anche in termini di danno esistenziale (nella fattispecie liquidato in euro 1.100,00 a passeggero).

Il giudice di pace ha applicato la Convenzione di Montreal del 28.5.1999, che quantifica l’entità del risarcimento in relazione al valore di «diritti speciali di prelievo».
Si tratta di una «valuta virtuale», valevole per gli Stati aderenti al fondo monetario internazionale.

 

Giudice di Pace Napoli, sez. VII civile, sentenza 09.05.2013 n° 16612 (Michele Iaselli)

UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE DI NAPOLI - 7a sezione civile

Repubblica italiana - In nome del popolo italiano

Il giudice di pace dr. Antonio Cappiello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 80172 / 2011 R. G. promossa da:
(…) entrambi elett.te dom.ti in Napoili via (…), presso l' avv. (…)che li rapp.ta e difende
attori

CONTRO

(… compagnia aerea - ndr) s.p.a. p.iva (…) in p. del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to in Napoli via (…) presso lo studio dell' avv. (…)che lo rapp.ta e difende
Convenuta

E

(…) s.p.a. p. iva (…) in p. del legale rapp.te p.t.  elett.te dom.to in Napoli via (…) presso l'avv. (…) che lo rapp.ta e difende

terzo chiamato

Conclusioni : come rese all' udienza del 12 - 04 - 2013 .

Oggetto : risarcimento danni .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri (…) e (…) convenivano avanti codesta giustizia l' (… compagnia aerea – ndr) s.p.a. chiedendo di : l. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta compagnia aerea per lo smarrimento del bagaglio imbarcato a nome del (…) il giorno 31.05.2011, a bordo dei voli n. (…), da Napoli a Roma Fiumicino e n. (…) da Roma Fiumicino a Londra Heathrow ; 2. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta compagnia nella ritardata consegna del predetto bagaglio successivamente al suo ritrovamento, nonché della colpevole condotta tenuta a scapito degli istanti durante le operazioni di riconsegna 3. per l'effetto condannare la compagnia convenuta al risarcimento in favore degli istanti della somma di € 21,46 per danno patrimoniale emergente, nonché la somma che il Giudice di pace adito vorrà stabilire, in via equitativa ed entro i limiti della sua competenza per valore, quale corrispettivo del danno esistenziale c.d. «da vacanza rovinata» patito da entrambi gli attori, in conformità alla costante giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. civile del 04.03.2010 n. 5189). Con contestuale condanna al pagamento degli interessi e la rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo; 4. condannare la compagnia convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio con distrazione in favore del  procuratore anticipatario. Con sentenza munita di formula esecutiva ai sensi di legge.

A fondamento della propria domanda gli attori esponevano che a seguito dell' acquisto dei biglietti elettronici n. (…) e n. (…)il giorno 31.05.2011 viaggiavano con due voli della Compagnia aerea (…) il n. (…) da Napoli a Roma Fiumicino ed il n. (…) da Roma Fiumicino a Londra Heatrow, al fine di trascorrere sei giorni di vacanza nella capitale inglese.

La sera del 31.05.2011 gli attori sbarcavano al Terminal dell'Aeroporto di Londra Heatrow ed allo sbarco il sig. (…) constatava che la valigia imbarcata a suo nome non era stata regolarmente consegnata .

Gli istanti si rivolgevano all' ufficio Lost & Found ubicato al terminal 4 dell'Aeroporto di Londra, dove gli operatori addetti verificavano che effettivamente il suddetto bagaglio del (…) per un disguido dovuto alla compagnia aerea, era rimasto all' aeroporto di Napoli e che di conseguenza sarebbe stato spedito con il primo volo del mattino seguente.

Gli operatori del suddetto ufficio comunicando che la valigia sarebbe stata consegnata a domicilio entro 24 ore consegnavano agli istanti un documento denominato : «Property Irregularity Report » nel quale  venivano precisati tutti i contatti degli attori.

All'interno della valigia vi erano abiti ed effetti personali di proprietà degli attori, nonché una scheda sim di una compagnia telefonica inglese di cui il (…) era titolare.

Nella mattinata successiva dell' 1.06.2011 a seguito di telefonata al servizio di roaming l'operatore comunicava che il bagaglio «era in arrivo» ; tuttavia nessun bagaglio veniva riconsegnato al (…).

Il giorno successivo 2.06.2011 il (…) contattava nuovamente l'ufficio inglese dell' Alitalia ed apprendeva che il bagaglio non era ancora pervenuto a Londra. Poche ore dopo gli istanti venivano contattati dal suddetto ufficio dell’(… compagnia aerea – ndr) e l'operatore comunicava che il bagaglio era giunto a Londra e che sarebbe stato immediatamente spedito.

Tuttavia verso le ore 20,00 giungeva un' altra chiamata del corriere il quale riferiva che la consegna sarebbe stata effettuata il mattino seguente del 3.06.2011 verso le ore 11,00.

Neppure la suddetta consegna veniva effettuata ed il bagaglio perveniva agli attori alle ore 16,35 del 3.06.2011.

Radicatosi il giudizio alla prima udienza di trattazione della causa proposta del 6-02-2012 compariva il procuratore degli attori il quale non si opponeva alle istanze della (.. compagnia aerea – ndr) che si costituiva mercé la produzione di parte e chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa della (… - società di assistenza agli aeromobili - ndr) s.p.a. ; all' esito si disponeva in conformità il rinvio all'udienza del 28.05.2012.

Nel prosieguo del processo si costituiva mercé il fascicolo di parte la (… società di assistenza agli aeromobili – ndr) s.p.a. e dopo avere ammesso ed espletato la prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione si fissava l'udienza del 12.04.2013 per la precisazione delle conclusioni.

Alla suddetta udienza i procuratori delle parti discutevano il giudizio e precisavano le rispettive conclusioni : all' esito il giudizio veniva assegnato a sentenza.

Motivi della decisione

Va in limine dichiarata sia la legittimazione attiva degli attori che la legittimazione passiva della convenuta (… compagnia aerea – ndr) s.p.a. , comprovate entrambe mercé i documenti di viaggio e gli scontrini bagagli in atti nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti.

Va disposta la estromissione dal giudizio della (… società di assistenza agli aeromobili – ndr) s.p.a in quanto alcun documento è riferibile alla attività svolta dalla predetta società né la prova testimoniale effettuata ha fornito alcuna condotta imputabile alla ridetta società.

Passando al merito la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Invero i due testi di parte attrice sig.ra (…) escussa all'udienza del 25-01-2013 e la testimonianza scritta del sig. (…) autenticata dal cancelliere addetto , riferivano compiutamente e concordemente riguardo i fatti sia contrattuali che dello smarrimento dei bagagli ed alla mancata fruizione della vacanza da parte degli attori.

Sotto altro aspetto la lamentata perdita dei bagagli in capo agli attori non è stata contestata dalla parte convenuta né è stato contestato che detto smarrimento è avvenuto nello svolgimento di un viaggio·

Nel caso di smarrimento del bagaglio in mancanza di una specifica dichiarazione di valore da effettuarsi da parte dei proprietari del citati bagagli la convenzione di Montreal dispone all'art. 17 che il vettore risponde del danno, pure se causato dai propri dipendenti o incaricati nella misura del DSP (diritti speciali di prelievo) nella misura di € 1.000,00 ed all'art. 23 precisa che la DSP è calcolata secondo il metodo stabilito dallo Stato membro, vale a dire in Italia in circa € 1.200,00 e ciò indipendentemente dalla quantificazione operata ex post da parte dei proprietari in base al contenuto del bagagli smarriti.

Il predetto danno in considerazione delle circostanze concrete, quali il disagio sicuramente sofferto dagli attori per mancanza di vestiti ed effetti personali  è stata accertato mercé la prova testimoniale.-

Va pertanto disposta la condanna dell' (… compagnia aerea – ndr) s.p.a. al pagamento in favore degli istanti della somma di € 21,46 a titolo di danno patrimoniale emergente , nonché alla somma di € 1.100,00 per ciascun attore in applicazione dell'art. 99 della ridetta Convenzione di Montreal con maggiorazione di interessi legali e svalutazione monetaria maturati a far tempo dalla proposizione della domanda sino al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate nel dispositivo ai sensi dell' art. 9 D.L. n. 1 del 24.01.2013 convertito in legge n. 27 del 24.03.2013 tenuto conto dello scaglione di valore, della importanza, complessità e pregio dell' opera prestata, nonché dei risultati raggiunti.

P.Q. M.

Il Giudice di pace di Napoli della 7a sezione civile dr. Antonio Cappiello definitivamente pronunciando così provvede:
a) dispone la estromissione dal giudizio della (società di assistenza agli aeromobili – ndr) s.p.a.;
b ) dichiara la responsabilità dell'(… compagnia aerea – ndr) per lo smarrimento del bagaglio imbarcato a nome del (…) in data 31.05.2011 a bordo dei voli n. (…) da Napoli a Roma Fiumicino e n. (…) da Roma Fiumicino a Londra Heatrow , nonché accerta e dichiara la responsabilità della sunnominata compagnia nella ritardata consegna del predetto bagaglio dopo il suo ritrovamento;
e ) condanna, per l'effetto, la (… compagnia aerea – ndr) s.p.a. in p. del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore degli attori della somma di € 21,46 a titolo di danno patrimoniale emergente, nonché al pagamento di € 1.100,00 per ciascun attore, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal, oltre interessi legali e svalutazione monetaria maturati a far tempo dalla proposizione della domanda sino al saldo;
d ) condanna altresì la convenuta compagnia in p. del legale rapp.te p.t. al pagamento del compenso unico del giudizio che si liquida in complessivi € 2.000.000, di cui € 100,00 per spese, € 400,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria, oltre ad i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario;
e) dichiara la sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

Napoli, 2.05.2013
Il giudice di pace
Dr. Antonio Cappiello